- Introduzione
L’11 novembre la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato la sua Opinion, completa di allegati, sulle riforme dell’European Union Securitisation Regulation, escludendo Solvency II. Pur manifestando un sostegno generale ad alcune modifiche volte a migliorare il quadro regolamentare, la BCE esprime preoccupazioni significative su aspetti cruciali, in particolare sulle transazioni complesse, sulle transazioni sintetiche e sull’uso di garanzie non finanziate.
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In linea con i dibattiti del Consiglio Europeo e del Parlamento dello scorso ottobre, la BCE sottolinea che requisiti regolamentari più flessibili dovrebbero essere riservati solo a posizioni con qualità strutturale e creditizia molto elevata, garantendo al contempo adeguate misure di salvaguardia.
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2. Profili rilevanti dell’Opinion
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Due diligence, trasparenza e garanzie pubbliche
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La BCE accoglie con favore le proposte di due diligence, evidenziando la necessità di chiarire l’applicazione della proporzionalità , soprattutto per le transazioni ripetute. Propone inoltre una supervisione centralizzata dei verificatori terzi, rafforzando il controllo sul segmento non bancario, in crescita.
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Sulla questione delle garanzie pubbliche per la tranche di primo rischio (first-loss) al 15%, la BCE suggerisce un approccio proporzionato, contrario a una deroga automatica, in linea con la prudenza del Consiglio Europeo.
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La BCE sostiene l’esenzione per dati altamente granulari, l’uso di template privati e la reportistica ai repository, ma insiste affinché le informazioni siano accessibili alle autorità competenti, inclusa la BCE, e sottolinea l’importanza di includere dati climatici e ambientali, fondamentali per la valutazione dei rischi.
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Securitisation sintetica e transazioni complesse
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Le operazioni sintetiche, secondo la BCE, comportano rischi significativi per la stabilità finanziaria, creando leva e pro-ciclicità e mancando del componente di funding. Analoghe preoccupazioni sono state sollevate dall’EBA e dall’ESRB. Il Consiglio suggerisce alcune modifiche per consentire la partecipazione di assicuratori eleggibili, ma permane cautela.
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Ritenzione del rischio e sanzioni per investitori
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Per le securitisation di NPE (Non-Performing Exposures), la BCE raccomanda ulteriori salvaguardie e una ritenzione minima del 5% su tranche non garantite. Inoltre, sostiene un regime di sanzioni proporzionato per gli investitori, evitando misure punitive che possano scoraggiare la partecipazione al mercato.
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Supervisione e transizione
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La BCE invita a non sovraccaricare l’istituzione con compiti non prudenziali e propone di chiarire l’oversight a livello di transazione senza obbligare a verifiche su ogni operazione. Apprezza le disposizioni transitorie graduali, purché non generino ritardi ingiustificati.
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CRR: risk-weight floors e resilient securitisations
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Sulla revisione del framework prudenziale, la BCE resta cauta: le differenze tra mercato europeo e statunitense derivano più da fattori strutturali che regolamentari. Propone di ridurre i risk-weight floors al 7% per le transazioni resilienti STS e solo per le banche originator. Le proposte sugli RSP (Resilient Securitisation Positions) dovrebbero essere semplificate e allineate ai criteri STS, evitando complessità eccessive.
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Significant Risk Transfer e Liquidity Coverage Ratio
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Il principio dello Significant Risk Transfer (SRT) è accolto positivamente, ma la BCE ribadisce che transazioni complesse richiedono analisi approfondite e alcune esposizioni potrebbero non essere idonee.
La BCE supporta le proposte relative al Liquidity Coverage Ratio (LCR), ma mette in guardia contro l’inclusione di securitisation di bassa qualità creditizia (credit quality steps 5-7) come fonte affidabile di liquidità in periodi di stress.
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3.Conclusioni
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L’opinione della BCE riflette un equilibrio tra innovazione e prudenza. Da un lato, promuove trasparenza, governance e partecipazione del mercato; dall’altro, richiama l’attenzione sui rischi sistemici derivanti da strumenti complessi e sintetici.
A seguito dell’Opinion della BCE, è rimessa alle Istituzioni europee la redazione della modifica del quadro normativo europeo in materia di cartolarizzazioni, tenuto conto di quanto indicato dalla BCE. Il Legislatore italiano dovrà poi recepire le istanze europee in materia di cartolarizzazione. Si ricorda sul punto che anche Banca d’Italia, il 22 settembre 2025, ha pubblicato una memoria per la XIV Commissione della Camera dei Deputati (Politiche dell’Unione europea) nell’ambito della proposta di regolamento di modifica del CRR per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione e della proposta di regolamento che modifica il Securitisation Regulation, sul quadro generale per la cartolarizzazione e sul quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.



